(24 maggio 2024) – Il Giudice di Pace di Lucca ha annullato due ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto della Provincia di Lucca nei confronti di un ricorrente. Le ordinanze, rispettivamente del valore di 400 e 600 euro, erano state emesse per violazioni dell’articolo 9 bis comma 1 del Decreto Legge 52/2021. La decisione del giudice, avvenuta a seguito dell’udienza del 14 maggio 2024, ha accolto le motivazioni del ricorrente, evidenziandone i gravi vizi procedurali nei provvedimenti opposti.
Di Daniel Caria
Le sanzioni amministrative erano state imposte a seguito dei verbali di contestazione datati 13 dicembre 2021. Il difensore del ricorrente aveva sollevato varie eccezioni di nullità, contestando la mancata notifica di questi e la carenza di elementi essenziali come il luogo e il tipo di violazione. Si rilevava, inoltre, la discordanza tra i numeri dei verbali notificati e quelli citati nei provvedimenti impugnati.
La Prefettura di Lucca, costituitasi in giudizio, ha sostenuto la legittimità delle sanzioni, depositando le controdeduzioni dell’organo accertatore. Tuttavia, nessun rappresentante della Prefettura era presente all’udienza del 14 maggio.
Il giudice, valutate le prove e le argomentazioni, ha riscontrato che i verbali notificati al ricorrente presentavano numeri differenti rispetto a quelli indicati nei provvedimenti sanzionatori. Questo errore formale ha costituito un motivo sufficiente per dichiarare la nullità delle ordinanze ingiunzioni, rendendo superflua la discussione sulla mancanza di motivazione.
Alla luce di tali irregolarità, il Giudice di Pace ha accolto il ricorso, annullando i provvedimenti opposti. La Prefettura di Lucca è stata condannata al pagamento delle spese legali, quantificate in 380 euro per il compenso professionale, oltre 86 euro per altre spese, con l’aggiunta del rimborso forfettario del 15% più IVA e CAP, da distrarsi in favore del procuratore antistatario del ricorrente.
Last modified: Maggio 24, 2024